Corriere della Sera 20/09/14
Antonella Baccaro
È quasi fatta per la
dichiarazione dei redditi precompilata che sarà utilizzabile dal
2015. Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha esaminato per la seconda volta
il decreto legislativo contenente le disposizioni in materia di
semplificazioni fiscali, in attuazione della legge delega del marzo
2014. Il provvedimento, ora torna al vaglio delle commissioni
parlamentari competenti che dovranno esprimersi di nuovo entro 10
giorni, sempre con parere non vincolante. Poi ci sarà l’ultimo
passaggio in consiglio dei Ministri. Il testo che è stato esaminato
ieri non dovrebbe subire modifiche sostanziali.
La dichiarazione
precompilata cambierà le abitudini fiscali di circa 30 milioni di
contribuenti: lavoratori dipendenti e pensionati.
Oggi spetta al
contribuente indicare i dati per la compilazione del modello
dichiarativo mentre l’amministrazione finanziaria poi effettua le
verifiche e ne comunica gli esiti. Con l’invio della dichiarazione
precompilata, invece, è l’amministrazione finanziaria il soggetto
obbligato a raccogliere ed elaborare i dati, al fine di inviarne le
risultanze al contribuente, secondo una rigida scadenza
temporale.
Cosa resta da fare al contribuente? Gli rimane
l’obbligo di verificare l’esattezza e la completezza dei dati in
possesso dell’amministrazione finanziaria. Cambia di conseguenza
anche il ruolo svolto oggi dai soggetti che effettuano l’assistenza
fiscale del contribuente. Accogliendo una condizione contenuta nel
parere della commissione Finanze della Camera, se il contribuente
presenta la dichiarazione a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a
un professionista abilitato, a questi l’amministrazione fiscale si
rivolgerà per i controlli documentali, anche in relazione ai dati
forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi (banche,
assicurazioni, ecc), senza perciò più interpellare il
cittadino.
In questo caso il Caf o il professionista hanno a
disposizione 60 giorni per la trasmissione in via telematica
all’Agenzia delle Entrate della documentazione e dei chiarimenti
richiesti. Entro lo stesso termine di 60 giorni devono essere versate
le somme richieste a seguito dei controlli nei confronti dei suddetti
intermediari.
Come verrà precompilata la dichiarazione?
L’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili
nell’Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno
precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di
soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti
previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai
sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente
e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad
esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).
A
partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016,
relativa all’anno d’imposta 2015, anche i dati del sistema
Tessera Sanitaria potranno essere preinseriti nella dichiarazione per
quanto attiene alle spese mediche, di assistenza specifica e alle
spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o
detrazioni d’imposta.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la
dichiarazione precompilata verrà resa disponibile in via telematica
al contribuente, che potrà accettarla oppure modificarla,
rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori
informazioni.
Il contribuente potrà accettare la dichiarazione
precompilata ricevuta dall’Agenzia o eventualmente modificarla,
direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che
presta assistenza fiscale) o attraverso i Caf e i professionisti
abilitati.
Un’altra novità introdotta a seguito del parere
del Parlamento è l’unificazione alla data del 7 luglio dell’anno
successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la
dichiarazione, del termine per la presentazione del modello 730, sia
se ciò avviene direttamente dal contribuente, sia se la trasmissione
avviene tramite sostituto d’imposta oppure mediante Caf o
professionista (oggi ci sono due date diverse).
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