L'Unità 11 aprile 2016
Dalla fine del bicameralismo perfetto
al Titolo V: tutte le modifiche introdotte in attesa del referendum)
Il nuovo Senato rappresenterà le
istituzioni territoriali, sarà composto da 100 membri e avrà
compiti diversi dalla Camera dei deputati. Scompare la legislazione
concorrente tra Stato e Regioni. Viene abolito il Cnel. Queste le
principali novità del ddl Boschi che modifica 36 articoli della
Costituzione, in attesa della celebrazione del referendum
confermativo, previsto per il prossimo mese di ottobre.
Fine del bicameralismo perfetto Camera
dei deputati e Senato della Repubblica avranno composizione e
funzioni differenti. Solo alla Camera, che resta composta da 630
deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione
di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del
Governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali.
Senato dei 100 I nuovi senatori saranno
100, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina
presidenziale. I membri del nuovo Senato saranno scelti “in
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”, secondo
le modalità che verranno stabilite con una legge che verrà varata
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale.
Le regioni avranno altri 90 giorni di tempo per adeguarsi alla
normativa nazionale. I cinque senatori di nomina presidenziale non
saranno più in carica a vita ma saranno legati al mandato
dell’inquilino del Colle, ossia sette anni e non possono essere
rinominati. Restano invece senatori a vita gli ex presidenti
della Repubblica.
Immunità e indennità La durata del
mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle
istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori
resta l’immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori
non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in quanto
sindaci o membri del consiglio regionale. L’indennità di un
consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai
sindaci dei comuni capoluogo di Regione.
Iter delle leggi La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le
leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum
popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l’Unione
europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono
approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall’Aula
di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro
dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può
disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può
deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo,
sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà
bocciare solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
Stato di guerra Deliberare lo stato di
guerra, con la riforma, spetterà alla sola Camera dei deputati:
servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella
semplice.
Leggi di iniziativa popolare Le novità
riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali
sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si
stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta
deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti
parlamentari.
Referendum propositivi Si introducono
in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma
spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità
di attuazione.
Presidente della Repubblica Cambia
il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre
votazioni resta due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta
si abbassa a tre quinti dei componenti dell’assemblea e dalla
settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera
(e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica
‘ad interim’.
Alla Camera nasce lo Statuto delle
opposizioni Viene introdotta una nuova disposizione che
attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle
minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della
Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle
opposizioni.
Giudici Costituzionali I cinque
giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti
separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai
deputati tre. Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei due
terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini
successivi è sufficente la maggioranza dei tre quinti.
Novità anche per il Titolo V della
Costituzione. Il ddl Boschi abolisce il Cnel e le Province.
Titolo V Viene soppressa la
competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra
competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta
una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello
Stato, su proposta del governo, di intervenire in materie non
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela
dell’interesse nazionale.
Abolizione del Cnel e delle
province Viene integralmente abrogato l’articolo 99 della
Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale,
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Dal testo
della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province
che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in
base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.
Giudizio preventivo sulle leggi
elettorali Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio
preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte
costituzionale. In caso di dichiarazione di illegittimità
costituzionale, la legge non può essere promulgata.
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